CHI SONO GLI EREDI
Gli eredi legittimi sono, in linea generale, i parenti. Sono
ancora esclusi i conviventi, ma ammessi i figli naturali (nati
fuori dal matrimonio).
Bisogna però fare dei distinguo.
La prima differenza è legata all'esistenza o meno di un
testamento;
-In assenza di testamento, secondo i principi della successione,
gli eredi dell'intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) sono
coniuge e figli (ed i loro figli in rappresentanza), poi i genitori
ed in ultima analisi, se non esistono altri parenti, i fratelli
ed in rappresentanza degli stessi i loro figli.
Più in particolare: in assenza di figli l'immobile spetta
interamente al coniuge.
Se oltre al coniuge, sempre in assenza di figli, vi sono degli
ascendenti (genitori o nonni) a questi spetta un terzo ed al coniuge
allora vanno i due terzi.
Nel caso vi siano figli e coniuge, genitori e nonni vengono esclusi.
Nel caso di unico figlio il bene verrà diviso a metà
tra lo stesso ed il coniuge. Nel caso di più figli, al
genitore sopravvissuto spetterà solamente un terzo, mentre
i due terzi spetteranno ai figli (da dividersi in parti uguali).
In ogni caso al coniuge spettano diritto di abitazione ed uso
del mobilio ove il bene caduto in eredità sia la casa coniugale.
(lo stesso si accollerà però anche l'onere di pagare
le tasse).
Ai fratelli ed agli altri parenti entro il sesto grado il bene
andrà in eredità in parti uguali solo in caso di
assenza dei sopraccitati soggetti. Nel caso vi siano solamente
i genitori, chiaramente andrà tutto agli stessi.
-In caso di testamento il bene non deve essere suddiviso necessariamente
tra gli eredi in vita: c'è infatti la possibilità
di lasciare dei beni a persone estranee (o a parenti meno stretti).
Pertanto il bene potrà essere lasciato a chiunque sia stato
indicato. Però attenzione: figli e coniugi sono legittimari
e non possono essere diseredati. Dovranno essere comunque ed inderogabilmente
rispettate le quote di legittimità: a figli e a coniugi
dovranno spettare i due terzi del patrimonio totale. Un testamento
che ledesse la legittimità sarebbe impugnabile e pertanto,
(siccome viene considerata tutta l'eredità nel suo complesso)
nel caso in cui l'unico bene sia un immobile e questo venisse
totalmente attribuito ad un soggetto non legittimario, venendo
così a sottrarre agli eredi quanto spettante per legge,
lo stesso testamento non avrebbe valore.
Entro sei mesi dalla morte deve essere accettata l'eredità,
al quale va presentata entro tale termine all'ufficio del registro
del luogo di residenza del defunto. Da precisare che, in caso
di legato, non occorrerebbe invece presentare alcuna denuncia
di accettazione. E' infatti possibile la sola rinuncia, mentre
l'accettazione si dà per certa.
La denuncia di successione dell'erede deve essere correlata da
una serie di documenti.
QUALI DOCUMENTI
Indispensabili sono i seguenti:
- copia dell'atto di pubblicazione del testamento davanti al notaio
(ove vi sia testamento)
- Certificato di morte
- Suo stato di famiglia
- Eventuali rinunce d'eredità
- Stato di famiglia degli eredi
- Certificato catastale dei terreni e fabbricati (uso successione)
- certificato destinazione urbanistica terreni (eventuale)
- eventuale dichiarazione invim
- modello di liquidazione imposte ipotecarie, catastali, sostitutiva
invim e bollo.
LE IMPOSTE
Esiste un'imposta globale sul patrimonio, da versarsi se l'intera
eredità supera io 250 milioni.
Specifiche per gli immobili, esistono invece le imposte ipotecaria
(2%) e catastale (1%) sul valore dell'immobile.
Vanno aggiunte 50.000 lire ed 80.000 lire di bolli per ognuna
delle conservatorie competenti: ogni dichiarazione di successione
va correlata col modello di liquidazione delle relative imposte
(tra queste imposte deve essere compresa quella sostitutiva dell'invim,
da applicare agli immobili che al defunto erano pervenuti antecedentemente
alla data del 31/13/92
Relativamente a quest'ultima imposta, si deve pagare l'1% rispetto
al valore dichiarato. Se tale valore è pari a cento volte
la rendita catastale dell'abitazione (per uffici e negozi i valori
sono diversi), il testamento chiude definitivamente il discorso
invim.
L'invim difatti, abolita dall'1/01/93 continuerà ad essere
presente (anche se con percentuali sempre minori visto che il
suo valore è fermo al 31/12/92) fino al 2002 quando verrà
prescritta in tutti i tipi di trasferimento d'immobile. Difatti,
deve comunque essere calcolato il valore invim tra la data di
acquisto e il 31/12/92. L'imposta sostitutiva applicata invece
per i trasferimenti successivi si applica solo sulla valutazione
automatica prefissata a tale data.
Se il valore dell'immobile è inferiore a quello catastale
automatico, l'accertamento verrà effettuato dall'ufficio
del registro.
Può essere portato in detrazione (fino ad un massimo di
2 milioni) il costo del professionista eventualmente incaricato
di compilare il modulo di successione.
RICAPITOLANDO
Per le successioni aperte dal 29/03/97 o comunque per quelle
che entro tale data vedevano scadere ogni termine per presentare
la successione:
- imposta globale su patrimoni oltre 250 milioni;
- autoliquidazione dell'imposta ipotecaria (2%) e della catastale
(1%);
- bolli e tributi:
- imposta sostitutiva dell'invim (ferma al 31/12/92
Per le successioni che al 29/03/97non sono ancora state presentate
perché aperte da meno di 6 mesi, o comunque se già
presentate ma i cui termini della presentazione non sono ancora
scaduti:
- proroga di 3 mesi per la presentazione della dichiarazione di
successione e per il pagamento dell'autoliquidazione
- imposta globale
- imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%)
- bolli e tributi
- imposta sostitutiva invim (ferma al 31/12/92)
Per le successioni che, se pur scadute al 29/203/97 o comunque
precedenti tale data non sono ancora state liquidate:
- imposta globale patrimonio
- autoliquidazione entro il 30/06/97 per:
- imposta catastale (1%) e ipotecaria (2%), bolli e tributi
- presentazione entro trenta giorni dal pagamento di:
- prospetto autoliquidazione e attestato di versamento
- pagamento dell'invim, dovuta e detraibile
LA NUOVA IMPOSTA
Sostituisce l'invim per tutte le successioni aperte dal 29/03/97
o comunque pendenti a tale data. Occorre effettuare l'autoliquidazione
entro 6 mesi dalla successione.
L'aliquota è ferma all'1% del valore dell'immobile ed occorre
compilare l'autoliquidazione da allegare alla denuncia di successione.
Il presupposto per l'applicazione è che sia relativa ad
immobili in successione del valore superiore a 250 milioni acquistati
prima del 31/12/92 e sino al 31/12/2002.